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Redigere il Bilancio
Abbreviato. L'Articolo 2435 bis del CODICE CIVILE regolamenta così di seguito il Bilancio in forma abbreviata.
Le società possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi non abbiano
superato due dei seguenti limiti;
- 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.700 milioni di lire;
- 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 9.500 milioni di lire;
- 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.
Nel bilancio in forma abbreviata lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell'art. 2424 con lettere maiuscole e con numeri
romani; dalle voci BI e BII dell'attivo devono essere detratti in forma esplicita gli ammortamenti e le svalutazioni; nelle voci CII dell'attivo e D
del passivo devono essere separatamente indicati i crediti e i debiti esigibili oltre l'esercizio successivo.
Nella nota integrativa sono omesse le indicazioni richieste dal n. 10) dell'art. 2426 e dai numeri 2), 3), 7), 9), 10), 12), 13), 14), 15), 16) e 17)
dell'articolo 2427; le indicazioni richieste dal numero 6) dell'articolo 2427 sono riferite all'importo globale dei debiti iscritti in bilancio.
Qualora le società indicate nel primo comma forniscano nella nota integrativa le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428, esse sono
esonerate dalla redazione della relazione sulla gestione.
Le società che a norma del presente articolo redigono il bilancio in forma abbreviata devono redigerlo in forma ordinaria quando per il secondo
esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma (1).
(1) Il testo di questo articolo, già aggiunto con l'art. 18 del D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127, è stato così sostituito, prima, dall'art. 1, primo
comma, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 526, di approvazione della direttiva 90/604/CEE sui conti annuali e 83/349/CEE sui conti consolidati per quanto
riguarda le deroghe a favore delle piccole e medie società, nonché la pubblicazione dei conti in ECU e poi dall'art. 19, L. 6 febbraio 1996, n. 52
(legge comunitaria 1994).
NB: Le informazioni di cui sopra sono date solo a scopo di informazione generale. Per approfondimenti si consiglia di rivolgersi al proprio
commercialista per conoscere le ultime direttive di legge in vigore.
Valutare il Bilancio Abbreviato.
La valutazione del Bilancio Abbreviato consiste nell'analisi dei dati di Bilancio confrontati tra l'Anno in corso e gli Anni precedenti e
rappresentati in una gerarchia di Voci e Sottovoci dell'Attivo, del Passivo e del Conto Economico scalare.
Il software fornisce in automatico gli Indici di Bilancio che rappresentano in grande sintesi la situazione Patrimoniale, Economica e
Finanziaria dell’Azienda.
Gli Indici Finanziari sono i seguenti (e vengono così calcolati): Grado di Indipendenza Finanziaria, Ritorno sul
Capitale Impiegato (ROI), Ritorno sul Capitale Netto (ROE), Rotazione delle Rimanenze, Rotazione del Capitale Circolante Netto, Flusso di cassa /
Ricavi Vendite, Margine di
Tesoreria.
Gli Indici Economici sono i seguenti (e vengono così calcolati): Costo del Venduto / Ricavi Vendite, Costo del
Personale / Ricavi Vendite, Risultato Operativo / Ricavi Vendite, Oneri Finanziari / Ricavi Vendite, Risultato Prima delle Imposte / Ricavi Vendite,
Utile o Perdita di Esercizio / Ricavi Vendite, Indice di Efficiente Produzione.
Gli Indici Patrimoniali sono i seguenti (e vengono così calcolati): Capitale Circolante Netto, Capitale Impiegato,
Posizione Finanziaria Netta, Flusso di Cassa, Avviamento, Valore Aziendale, Margine di Struttura.
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