Chiarimenti sui termini per la detrazione IVA acquisti

Con Circolare n. 1 del 17 gennaio 2018 l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito alla disciplina del diritto alla detrazione IVA acquisti, a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 2 del D.L. n. 50/2017. Di seguito alcuni chiarimenti per la chiusura dell’esercizio al 31-12-2017 e deposito del bilancio in formato XBRL presso il Registro Imprese della Camera di Commercio.

In particolare l’Agenzia chiarisce che il diritto alla detrazione dell’IVA deve essere esercitato nel periodo di imposta nel quale si verificano entrambi i seguenti requisiti:
esigibilità dell’imposta (inteso come momento di effettuazione dell’operazione);
possesso della fattura;
ed, al più tardi, entro la data di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto.

Per le fatture ricevute a cavallo d’anno (2017/2018) l’Agenzia chiarisce che:
una fattura datata 2017, ma ricevuta nel 2018, dovrà essere registrata nel 2018 e detratta secondo le modalità ordinarie (nel 2018);
una fattura datata e ricevuta nel 2017, ma non inserita nella liquidazione di dicembre 2017, potrà essere registrata al più tardi entro il 30 aprile 2018 (termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA) in un’apposita sezione del registro IVA degli acquisti 2017 (una sorta di “tredicesimo mese”) anche mediante registrazione in apposito sezionale del 2018 i cui totali confluiranno nella predetta apposita sezione del registro IVA acquisti del 2017; il relativo credito IVA concorrerà a formare il saldo della dichiarazione annuale IVA relativa al 2017 (in scadenza il 30 aprile 2018).

La circolare precisa altresì che sono fatti salvi, e non sanzionabili, i comportamenti dei contribuenti che, avendo ricevuto una fattura datata 2017 nei primi giorni del 2018 (entro il 16 gennaio 2018),
abbiano fatto concorrere l’imposta a credito di detta fattura nella liquidazione IVA relativa al mese di dicembre 2017.

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Esempi per l’attribuzione della detrazione IVA acquisti

A. una fattura datata 2017, ricevuta oltre il 16 gennaio 2018, dovrà essere registrata nel 2018 e la relativa iva potrà alternativamente:
• essere portata in detrazione nella liquidazione del mese di gennaio (o in quella dei mesi successivi) dell’anno 2018; in tale caso il relativo credito non sarà incluso nella dichiarazione iva relativa all’anno 2017, ma in quella dell’anno successivo;
• essere portata in detrazione nella dichiarazione iva relativa al 2017 (in scadenza il 30 aprile 2018), previa registrazione della medesima (nel 2018) in apposito registro sezionale degli acquisti relativo all’anno 2017;
B. una fattura datata 2017, ricevuta tra l’1 gennaio ed il 16 gennaio 2018, ma non inserita nella liquidazione di dicembre 2017, dovrà essere registrata nel 2018 e la relativa iva potrà alternativamente:
• essere portata in detrazione nella liquidazione del mese di gennaio (o in quella dei mesi successivi) dell’anno 2018; in tale caso il relativo credito non sarà incluso nella dichiarazione iva relativa all’anno 2017, ma in quella dell’anno successivo;
• essere portata in detrazione nella dichiarazione iva relativa al 2017 (in scadenza il 30 aprile 2018), previa registrazione della medesima (nel 2018) in apposito registro sezionale degli acquisti relativo all’anno 2017;
C. una fattura datata 2017, ricevuta entro il 31 dicembre 2017, ma non annotata nella liquidazione iva di dicembre 2017 (la classica “fattura dimenticata nel cassetto”), potrà essere portata in detrazione nella dichiarazione iva relativa al 2017 (in scadenza il 30 aprile 2018), previa registrazione della medesima in apposito registro sezionale degli acquisti relativo all’anno 2017;
D. una fattura datata 2017, ricevuta entro il 16 gennaio 2018, e già annotata nella liquidazione del mese di dicembre 2017 è un comportamento non sanzionabile.