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| VIII) Sanzioni |
| Art. 34 Omessa o infedele notificazione |
1. Chiunque, essendovi tenuto, non provvede alle notificazioni prescritte dagli articoli 7 e 28, ovvero indica in esse notizie incomplete o non rispondenti al vero, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni. Se il fatto concerne la notificazione prevista dall'articolo 16, comma 1, la pena è della reclusione sino ad un anno. | |||
| Art. 35 Trattamento illecito di dati personali |
1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, al fine di trarne
per se' o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli
11, 20 e 27, è punito con la reclusione sino a due anni o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da tre mesi a due
anni. 2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, al fine di trarne per sè o per altri profitto o di recare ad altri un danno, comunica o diffonde dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 21, 22, 23 e 24, ovvero del divieto di cui all'articolo 28, comma 3, e' punito con la reclusione da tre mesi a due anni. 3. Se dai fatti di cui ai commi 1 e 2 deriva nocumento, la reclusione è da uno a tre anni. |
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| Art. 36 Omessa adozione di misure necessarie alla sicurezza dei dati |
1. Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure necessarie a garantire
la sicurezza dei dati personali, in violazione delle disposizioni dei regolamenti di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 15, è punito con la reclusione
sino ad un anno. Se dal fatto deriva nocumento, la pena è della reclusione da due mesi a due anni. 2. Se il fatto di cui al comma 1 è commesso per colpa si applica la reclusione fino ad un anno. |
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| Art. 37 Inosservanza dei provvedimenti del Garante |
1. Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato dal Garante ai sensi dell'articolo 22, comma 2, o dell'articolo 29, commi 4 e 5, e' punito con la reclusione da tre mesi a due anni. | |||
| Art. 38 Pena accessoria |
1. La condanna per uno dei delitti previsti dalla presente legge importa la pubblicazione della sentenza. | |||
| Art. 39 Sanzioni amministrative |
1. Chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti
dal Garante ai sensi degli articoli 29, comma 4, e 32, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione
a lire sei milioni. 2. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 10 e 23, comma 2, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire tre milioni. 3. L'organo competente a ricevere il rapporto e ad irrogare le sanzioni di cui al presente articolo è il Garante. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. |
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