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| II) Obblighi per il titolare del trattamento |
| Art. 7 Notificazione |
1. Il titolare che intenda procedere ad un trattamento di dati personali soggetto
al campo di applicazione della presente legge e' tenuto a darne notificazione al Garante. 2. La notificazione è effettuata preventivamente ed una sola volta, a mezzo di lettera raccomandata ovvero con altro mezzo idoneo a certificarne la ricezione, a prescindere dal numero delle operazioni da svolgere, nonchè dalla durata del trattamento e può riguardare uno o più trattamenti con finalita' correlate. Una nuova notificazione è richiesta solo se muta taluno degli elementi indicati nel comma 4 e deve precedere l'effettuazione della variazione. 3. La notificazione è sottoscritta dal notificante e dal responsabile del trattamento. 4. La notificazione contiene: a) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del titolare; b) le finalita' e modalità del trattamento; c) la natura dei dati, il luogo ove sono custoditi e le categorie di interessati cui i dati si riferiscono; d) l'ambito di comunicazione e di diffusione dei dati; e) i trasferimenti di dati previsti verso Paesi non appartenenti all'Unione europea o, qualora, riguardino taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24, fuori del territorio nazionale; f) una descrizione generale che permetta di valutare l'adeguatezza delle misure tecniche ed organizzative adottate per la sicurezza dei dati; g) l'indicazione della banca di dati o delle banche di dati cui si riferisce il trattamento, nonchè l'eventuale connessione con altri trattamenti o banche di dati, anche fuori del territorio nazionale; h) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del responsabile; in mancanza di tale indicazione si considera responsabile il notificante; i) la qualita' e la legittimazione del notificante. 5. I soggetti tenuti ad iscriversi o che devono essere annotati nel registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, nonchè coloro che devono fornire le informazioni di cui all'articolo 8, comma 8, lettera d), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, possono effettuare la notificazione per il tramite di queste ultime, secondo le modalita' stabilite con il regolamento di cui all'articolo 33, comma 3. I piccoli imprenditori e gli artigiani possono effettuare la notificazione anche per il tramite delle rispettive rappresentanze di categoria; gli iscritti agli albi professionali anche per il tramite dei rispettivi ordini professionali. Resta in ogni caso ferma la disposizione di cui al comma 3. |
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| Art. 8 Responsabile |
1. Il responsabile, se designato, deve essere nominato tra soggetti che per
esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso
il profilo relativo alla sicurezza. 2. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni. 3. Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere designati responsabili più soggetti, anche mediante suddivisione di compiti. 4. I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto. 5. Gli incaricati del trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi alle istruzioni del titolare o del responsabile. |
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