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CAPO II
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
SEZIONE VII
DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO E IDENTITA'
Articolo 35 (L -R)
Documenti di identità e di riconoscimento
1. In tutti i casi in cui nel presente testo unico viene richiesto un documento di identità, esso può sempre essere sostituito dal documento di
riconoscimento equipollente ai sensi del comma 2. (R)
2. Sono equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di
abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d’armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra
segnatura equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello Stato. (R)
3. Nei documenti d’identità e di riconoscimento non è necessaria l’indicazione o l’attestazione dello stato civile, salvo specifica istanza del
richiedente. (L)
Articolo 36 (L)
Carta d’identità e documenti elettronici
1. Le caratteristiche e le modalita' per il rilascio della carta d'identita' elettronica, del documento d'identita' elettronico e della carta
nazionale dei servizi sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie e con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentito il Garante per la protezione dei dati personali.".
2. La carta d’identità elettronica e l’analogo documento, rilasciato a seguito o della denuncia di nascita e prima del compimento del quindicesimo
anno, devono contenere:
a) i dati identificativi della persona;
b) il codice fiscale;
3. La carta d’identità e il documento elettronico possono contenere:
a) l’indicazione del gruppo sanguigno;
b) le opzioni di carattere sanitario previste dalla legge;
c) i dati biometrici indicati col decreto di cui al comma 1, con esclusione, in ogni caso, del DNA;
d) tutti gli altri dati utili al fine di razionalizzare e semplificare l’azione amministrativa e i servizi resi al cittadino, anche per mezzo dei
portali, nel rispetto della normativa in materia di riservatezza;
e) le procedure informatiche e le informazioni che possono o debbono essere conosciute dalla pubblica amministrazione e da altri soggetti, occorrenti
per la firma elettronica.".
4. La carta d'identita' elettronica e la carta nazionale dei servizi possono essere utilizzate ai fini dei pagamenti tra soggetti privati e pubbliche
amministrazioni, secondo le modalita' stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, del Ministro per
l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia.
5. Con decreto del Ministro dell'interno, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie e del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il
Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono dettate le regole tecniche e di sicurezza
relative alle tecnologie e ai materiali utilizzati per la produzione della carta di identita' elettronica, del documento di identita' elettronico e
della carta nazionale dei servizi.".
6. Nel rispetto della disciplina generale fissata dai decreti di cui al presente articolo e delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei
dati personali, le pubbliche amministrazioni, nell’ambito dei rispettivi ordinamenti, possono sperimentare modalità di utilizzazione dei documenti di
cui al presente articolo per l’erogazione di ulteriori servizi o utilità.
7. La carta di identità, ancorché su supporto cartaceo, può essere rinnovata a decorrere dal centottantesimo giorno precedente la scadenza.
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